Iva per cassa

Cash accounting

finalmente le aziende con un fatturato fino a 2 milioni di euro possono scegliere l'OPZIONE iva per cassa.

In estrema sintesi significa che sia per le fatture emesse che ricevute l'iva diviene debito o credito SOLO nel momento in cui é pagata totalmente o parzialmente.

Un vantaggio non indifferente soprattutto per le aziende di servizi, una pratica già da moltissimo operante in altri stati europei.

Circolare dell'agenzia delle entrate


Adempimenti a carico del contribuente che adotti il regime dell’Iva per cassa
Il contribuente che decide di optare per il regime di liquidazione dell’”Iva per cassa” è tenuto ad indicare sulle fatture emesse l’annotazione “Iva per cassa” con il riferimento all’articolo 32 bis D.L. n. 83/2012. Detto obbligo formale è importante anche per integrare il comportamento concludente che manifesta l’adozione del regime. Ciò nonostante, la Circolare 44/E ha precisato che l’omessa indicazione della dicitura sulle fatture emesse è considerata una violazione formale e non inficia l’esercizio dell’opzione per il regime se la volontà di adottarlo sia altrimenti riscontrabile. 
Per quanto riguarda eventuali incassi parziali della fattura l’imposta diviene esigibile sulla “porzione” di importo incassato.
Adempimenti a carico del cessionario (o committente)
In capo al cessionario (o committente) destinatario della fattura non sorge alcun obbligo, salvo che non abbia optato a sua volta per la liquidazione “Iva per cassa”. Il nuovo regime, infatti, a differenza di quello previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (ora abrogato), è “asimmetrico”: l’esercizio del diritto di detrazione in capo al cessionario (o committente) non è subordinato al pagamento della fattura. L’”Iva per cassa” ha effetto quindi solo per il soggetto che emette la fattura, il quale sarà tenuto a versare l’imposta nell’ambito della liquidazione (mensile o trimestrale) nella quale ricade la data di incasso della fattura.

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